MAI PIU’ LE MANI IN TASCA AI MARINAI !!!
Appello alla sottoscrizione e obiettivi del Sindacato dei Militari
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La sottoscrizione che il Sindacato dei Militari lancia oggi non deve essere intesa come una mera donazione o un atto di liberalità, bensì come un investimento strategico collettivo. Ogni euro versato costituisce un tassello fondamentale per costruire una difesa tecnica di alto profilo, capace di scardinare prassi consolidate e tutelare il patrimonio di tutti i “Cittadini in divisa”. L’obiettivo è trasformare la rivendicazione del singolo in una vertenza di principio, affermando che la busta paga del militare non è aggredibile senza un esplicito consenso o una chiara previsione di legge primaria.
Liceità della Sottoscrizione Economica Volontaria
Il sostegno economico al Sindacato è non solo necessario per la sua sopravvivenza, ma è anche giuridicamente lecito. La sottoscrizione economica, effettuata tramite bonifico o versamento diretto, è la modalità ordinaria e trasparente con cui gli associati partecipano alla vita dell’ente. Tale azione non viola alcun divieto: il militare (in servizio, ausiliaria, riserva, congedo e congedo assoluto) è libero di disporre delle proprie risorse economiche per sostenere un’associazione che ne difende i diritti, distinguendosi nettamente dalle “collette” non autorizzate, poiché si tratta di un finanziamento strutturale a un ente con finalità di tutela collettiva.
L’Azione Penale come Strumento di Tutela Istituzionale
La missione del Sindacato si concretizza in azioni tangibili di tutela, tra cui spicca l’attuale ricorso alla giustizia penale. Il Sindacato sta sostenendo attivamente procedimenti volti a contrastare fenomeni di prelievo forzoso sulle retribuzioni, configurabili come ipotesi di reato quali l’appropriazione indebita.
L’azione penale in corso, pur mantenendo il doveroso riserbo sui dati sensibili e sull’identità dei singoli coinvolti, rappresenta lo strumento istituzionale con cui l’associazione intende ripristinare la legalità violata. Non si tratta di un attacco alle istituzioni, ma di una necessaria opera di pulizia interna per garantire che l’Amministrazione operi nel rispetto delle leggi dello Stato, ponendo fine a prassi consuetudinarie che sottraggono indebitamente risorse ai militari.
Missione di Difesa dei Diritti Patrimoniali
L’obiettivo primario del Sindacato dei Militari è la protezione della sfera patrimoniale del personale. La nostra azione si pone come scudo contro decurtazioni arbitrarie e trattenute non autorizzate che erodono la busta paga.
La nostra strategia non è solo difensiva ma anche recuperatoria: miriamo a ottenere la restituzione di tutte le somme indebitamente sottratte, avvalendoci dei termini di prescrizione decennale. Il Sindacato agisce affinché ogni euro guadagnato con il sacrificio del servizio resti nella disponibilità del militare e della sua famiglia, contrastando l’inerzia amministrativa e l’applicazione di norme abrogate o illegittime.
Inquadramento della problematica e finalità
La presente azione nasce dalla necessità di portare all’attenzione degli iscritti e di tutto il personale militare una questione di principio e di diritto che investe la tutela patrimoniale degli ufficiali e sottufficiali della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto: il prelievo forzoso delle quote associative a favore dell’Ente Circoli della Marina Militare.
Per anni abbiamo assistito a una prassi amministrativa che, operando trattenute dirette sugli stipendi senza un esplicito consenso degli interessati, ha sollevato gravi dubbi di legittimità. Non si tratta di una mera questione contabile, ma della difesa del principio secondo cui la busta paga del militare non è un “bancomat” dell’Amministrazione.
Questo appello nasce dall’analisi di un caso pilota e gli sviluppi normativi e giurisprudenziali aggiornati al gennaio 2026; ha lo scopo di illustrare le basi giuridiche della nostra battaglia e di motivare l’avvio di una sottoscrizione economica straordinaria. Tale raccolta fondi è indispensabile per sostenere le spese legali necessarie a contrastare le azioni/resistenze dell’Amministrazione e, eventualmente, permettere agli interessati di recuperare le somme indebitamente sottratte.
Analisi del caso pilota e delle condotte denunciate
L’azione legale intrapresa dal Sindacato dei Militari prende le mosse da una denuncia-querela presentata da un iscritto, Sottufficiale della Marina Militare, che funge da caso emblematico per l’intera categoria.
Il militare ha denunciato di aver subito per anni, nel proprio cedolino stipendiale, una trattenuta mensile sotto la voce “CIRCOLI MM QUOTA SOTTUFFICIALI”, senza aver mai sottoscritto alcuna domanda di ammissione all’Ente né aver mai autorizzato tale prelievo.
Alla formale istanza di cessazione della trattenuta e di rimborso del pregresso, l’Ente Circoli ha risposto con un diniego, invocando l’obbligatorietà dell’iscrizione prevista dallo Statuto del 1949.
La condotta denunciata evidenzia un modus operandi sistematico: l’Amministrazione impone un’associazione coatta, violando la libertà negativa di associazione e operando prelievi patrimoniali in assenza di una chiara volontà del dipendente. Tale atteggiamento, definito nella denuncia come un “prelievo forzoso”, è stato contestato non solo come illecito amministrativo, ma come potenziale fattispecie di rilevanza penale.
Quadro normativo di riferimento e profili di illegittimità
Il cuore della contestazione risiede nella violazione dell’Articolo 23 della Costituzione, il quale stabilisce che “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.
Storicamente, il prelievo trovava fondamento nel Regio Decreto n. 1935 del 1937. Tuttavia, tale norma primaria è stata espressamente abrogata dal Codice dell’Ordinamento Militare (D. Lgs. 66/2010) a partire dal 2010/2011.
Dal momento dell’abrogazione fino al 2022, si è creato un vuoto normativo: l’Amministrazione ha continuato a prelevare le quote basandosi esclusivamente sullo Statuto dell’Ente (D.P.R. n. 83/1949), che è una fonte di rango regolamentare e secondario.
La tesi sostenuta nella nostra azione legale è che un regolamento non possa imporre prestazioni patrimoniali in assenza di una legge primaria di copertura. Pertanto, tutti i prelievi effettuati nel “periodo buio” (post-2011 e pre-2022) sono privi di base legale e, di conseguenza, illegittimi.
Evoluzione giurisprudenziale e orientamenti recenti (2021-2025)
La battaglia legale ha visto fasi alterne che richiedono oggi un intervento deciso.
In una prima fase, la giurisprudenza di merito (si veda la sentenza TAR Puglia n. 990/2021) aveva pienamente accolto la tesi dell’illegittimità, dichiarando che venuta meno la fonte primaria (il R.D. del 1937), il prelievo non poteva sussistere.
Gli orientamenti più recenti del Consiglio di Stato (in particolare nel 2023 – 2024) hanno stabilito che “Il d.P.R. n. 83 del 1949, nella parte in cui prevede che gli ufficiali e i sottufficiali sono soci obbligatori dei circoli e sono soggetti all’obbligo di versamento di una quota sociale, si pone in contrasto con il codice (n.d.a., Decreto legislativo 66/2010, Codice dell’ordinamento militare), che tali tratti prevede, in relazione agli organismi di protezione sociale, per il solo Circolo ufficiali delle Forze armate d’Italia. … Tali previsioni regolamentari, dunque, a far data dall’entrata in vigore del codice dell’ordinamento militare, fonte di rango superiore, non possono più trovare applicazione, secondo i consueti criteri regolatori della “graduazione” della forza normativa tra precetti confliggenti di rango diverso (ex multis, Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza 9 gennaio 2020, n. 219; sezione sesta, sentenza 5 gennaio 2015, n. 1) e della “riforma per materia” di cui all’art. 15 delle disposizioni preliminari al codice civile, richiamato espressamente dall’art. 2267, comma 1, cod. ord. mil.”.
Questa interpretazione, non chiude la partita ma la sposta su un livello superiore dimostrando, anche alla luce delle recenti pronunce della Cassazione (2025) in materia di riserva di legge, che la “protezione sociale” non può giustificare il prelievo automatico senza consenso specifico.
L’impatto dell’Art. 131-bis del Codice dell’Ordinamento Militare
La prova regina della fondatezza delle nostre rivendicazioni risiede proprio nel comportamento del Legislatore. Con l’introduzione dell’art. 131-bis nel Codice dell’Ordinamento Militare (avvenuta con D.L. 115/2022), lo Stato ha sentito il bisogno di creare ex novo una norma primaria che qualificasse i militari come “soci di diritto” e imponesse il versamento della quota.
Se il prelievo fosse stato legittimo anche prima, non ci sarebbe stato bisogno di questa norma.
È fondamentale sottolineare che, in base al principio di irretroattività delle leggi (Art. 11 delle Preleggi), l’art. 131-bis dispone solo per l’avvenire (dall’agosto 2022 in poi). Esso non ha, e non può avere, efficacia sanante per il passato. Ne consegue che il diritto al rimborso per le somme trattenute indebitamente nel decennio precedente rimane intatto e giuridicamente aggredibile.
Profili di tutela penale e amministrativa
Sotto il profilo penale, il quadro è mutato a seguito della Legge n. 114 dell’agosto 2024, che ha abrogato il reato di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.). Di conseguenza, le denunce basate su tale fattispecie non sono più procedibili.
Resta tuttavia ferma la possibilità di configurare l’ipotesi di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) per le trattenute operate in assenza di titolo, sebbene la Corte Costituzionale abbia recentemente invitato a una valutazione più flessibile del trattamento sanzionatorio.
Sul fronte amministrativo, la strategia si concentra sulla trasparenza: recenti sentenze del TAR Lazio (2024) hanno rafforzato il diritto di accesso difensivo, obbligando l’Amministrazione a ostendere tutti gli atti interni che giustificano le decurtazioni stipendiali. Questo ci permette di acquisire la prova documentale della mancanza di consenso, elemento cardine per i ricorsi.
Strategia di recupero e termini di prescrizione
La buona notizia, confermata dalla giurisprudenza di legittimità tra il 2024 e il 2025, riguarda i termini per agire. La Corte di Cassazione ha ribadito che per il recupero di somme indebitamente trattenute alla fonte dal datore di lavoro (indebito oggettivo), si applica la prescrizione ordinaria decennale e non quella breve quinquennale.
Ciò significa che, agendo oggi, abbiamo la possibilità di richiedere la restituzione delle quote versate indebitamente fino a dieci anni fa. Questo apre una finestra temporale molto ampia per il recupero del credito, potrebbe rendere l’azione legale economicamente rilevante per ogni singolo aderente. La strategia del Sindacato prevede la valutazione della convenienza economica e delle conseguenti azioni collettive mirate al recupero del “maltolto” nel periodo di vacatio legis (2011-2022).
Tasparenza e gestione. Il Sindacato dei Militari garantisce la massima trasparenza nella gestione delle risorse. Le somme raccolte con la presente sottoscrizione confluiranno in un fondo dedicato ed esclusivo, rendicontato periodicamente agli iscritti.
Il denaro sarà utilizzato rigorosamente per: Onorari del collegio difensivo e dei consulenti tecnici nell’azione penale; Costi di notifica e domiciliazione degli atti e diritti di cancelleria.
Nessuna somma sarà distratta per finalità diverse dalla tutela giudiziaria e sindacale in questa specifica vertenza.
La legge ci dà ragione sulla non retroattività dei prelievi; ora serve la forza economica per far valere questo diritto. Nessuno può mettere le mani nelle tasche dei militari senza il loro permesso: aiutaci a difendere questo principio.
Chi sostiene il Sindacato non finanzia un apparato burocratico, ma acquista “munizioni legali” per la difesa dei propri diritti.
Per donare tramite PayPal (Causale: MAI PIU’ LE MANI IN TASCA AI MARINAI): donazioni@sindacatodeimilitari.org

Per effettuare un bonifico:
IBAN: IT 32 B 07601 03200 001044741799 intestato a SINDACATO DEI MILITARI (Causale: MAI PIU’ LE MANI IN TASCA AI MARINAI)


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