GIUSTIZIA MILITARE E UNIFORMITÀ DEI CRITERI: RIFLESSIONI SU DUE DISTINTE DECISIONI DEL G.U.P. DEL TRIBUNALE MILITARE DI ROMA

Il Sindacato dei Militari è un’associazione di diritto comune, costituita il 1° dicembre 2018 da militari in servizio e in quiescenza, senza scopo di lucro e priva di qualsiasi collegamento con la pubblica amministrazione, con il governo o con forze politiche, come previsto dall’art. 3 del proprio Statuto. La sua azione è retta dai principi di indipendenza, autonomia e trasparenza sanciti dagli artt. 3 e 31 dello Statuto medesimo.

In coerenza con le finalità di tutela giurisdizionale stabilite dall’art. 2, comma 1, lettere a) e b) dello Statuto — che attribuisce espressamente all’ente la missione di “rappresentare, curare e tutelare in ogni sede giurisdizionale gli interessi morali, economici, normativi, giuridici e professionali” del personale militare e di agire dinanzi ai competenti organi giudiziari — il Sindacato prende atto con attenzione degli esiti delle due udienze tenutesi il 16 giugno 2026 dinanzi al medesimo Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale Militare di Roma.

Le decisioni adottate in quella sede, per quanto distinte e autonome sul piano processuale, sollevano questioni di interesse istituzionale in ordine all’uniformità dei criteri applicati nella valutazione della legittimazione degli enti esponenziali a costituirsi parte civile. Quale soggetto che, per mandato statutario ha inteso azionare tale tutela in entrambe le sedi, il Sindacato ritiene doveroso esporre le proprie osservazioni con rigore e misura.

Il primo procedimento riguarda un Capitano della Guardia di Finanza a cui la Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Roma, con richiesta di rinvio a giudizio, contesta il reato di divulgazione di notizie segrete o riservate aggravate in forma continuata.

Secondo l’accusa, l’ufficiale — all’epoca docente presso la Scuola Sovrintendenti e Ispettori della Guardia di Finanza de L’Aquila — avrebbe mostrato a un’allieva documenti contenenti domande destinate a future verifiche d’esame, divulgando notizie conosciute per ragioni di ufficio e soggette a riservatezza, in un arco temporale compreso tra il settembre 2023 e l’inizio del 2024.

Il G.U.P., con il parere favorevole del Pubblico Ministero, ha ammesso il Sindacato dei Militari quale parte civile nel procedimento. Il Sindacato è rappresentato e difeso dall’Avv. Massimiliano Strampelli del Foro di Roma.

L’ammissione è tecnicamente coerente con i presupposti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di enti esponenziali: la condotta contestata lede direttamente il principio di correttezza e trasparenza nella gestione delle informazioni riservate dell’Amministrazione militare, colpendo contestualmente il merito individuale e l’integrità istituzionale della categoria. Il nesso tra la condotta e le finalità statutarie del Sindacato — in particolare la promozione dell'”etica professionale” e della “trasparenza” di cui all’art. 2, comma 1, lett. e) dello Statuto — risulta immediato e intellegibile, configurando un danno che può qualificarsi come diretto all’ente associativo.

Tale pronuncia si pone in linea di continuità con quanto già statuito dal Tribunale di L’Aquila il 6 maggio 2026, che aveva riconosciuto il Sindacato come ente esponenziale degli interessi della categoria, con riferimento a tutti i reati contestati nel relativo procedimento. In quella sede, il Sindacato è patrocinato dall’avv. Roberto Luciani del Foro di Pescara.

Il G.U.P. con separata ordinanza ha rimesso gli atti al Tribunale Ordinario de L’Aquila che sta già procedendo per il medesimo reato in relazione ad altri reati di maggiore gravità.

Il secondo procedimento concerne un Generale di Brigata dell’Esercito Italiano a cui la Procura Militare, con richiesta di rinvio a giudizio, imputa il reato di ingiuria continuata aggravata e ingiuria a un inferiore aggravata.

Secondo l’accusa, il Generale avrebbe posto in essere una serie di condotte offensive nei confronti di un Capitano a lui subordinato: comportamenti fisicamente intimidatori, espressioni verbali di contenuto volgare e sessualmente esplicito, nonché atteggiamenti umilianti in contesti pubblici di servizio, alla presenza di altri militari. Le aggravanti contestate includono il grado rivestito, il contesto di missione all’estero e la presenza di più militari.

In questo procedimento, la costituzione di parte civile del Sindacato, rappresentato dall’Avv. Roberto Luciani del Foro di Pescara, è stata respinta dal G.U.P. nonostante il parere favorevole del Pubblico Ministero.

Il Sindacato prende atto di tale decisione con rispetto istituzionale nei confronti dell’organo giudicante, ma ritiene utile, nell’esercizio della propria funzione di vigilanza indipendente, segnalare una questione tecnica che la pronuncia solleva. Gli atti di costituzione di parte civile presentati nei due procedimenti dagli avvocati Strampelli e Luciani si fondano sulle medesime ragioni giuridiche e sui medesimi presupposti di fatto relativi all’interesse e alla legittimazione dell’ente. Occorre tuttavia riconoscere, con onestà analitica, che i due procedimenti presentano differenze strutturali rilevanti ai fini della valutazione del danno.

La condotta contestata nel procedimento a carico del Generale si configura, nella sua dimensione primaria, come un’offesa diretta alla persona fisica della vittima. Il pregiudizio per l’ente associativo — pur configurabile in astratto, in quanto condotte di tal genere ledono il clima professionale collettivo, il principio gerarchico e l’immagine dell’istituzione militare che il Sindacato tutela per finalità proprie — assume un carattere mediato, la cui dimostrazione richiede argomentazioni più articolate rispetto ai casi in cui la condotta incide direttamente sul funzionamento dell’Amministrazione o sul sistema meritocratico.

Ciò non esclude, in linea di principio, la legittimazione dell’ente, ma impone una motivazione rafforzata sul nesso causale tra il reato e il danno diretto subito dal Sindacato, che in questa sede non è stato ritenuto sufficiente. Il Sindacato valuterà ogni possibile iniziativa consentita dall’ordinamento alla luce di tale rilievo.

Nel medesimo procedimento, la difesa dell’imputato ha eccepito la carenza di legittimazione processuale del Sindacato, facendo leva sull’assenza di iscrizione nell’apposito Albo ministeriale previsto per le Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari (APCSM). Tale eccezione è stata riproposta in linea con argomentazioni già avanzate in altri contesti da rappresentanti delle istituzioni militari e da alcune associazioni di categoria.

Questa tesi non trova fondamento nel diritto positivo vigente. L’iscrizione all’Albo ministeriale è un requisito previsto per l’esercizio delle prerogative sindacali tipiche, connesse alla rappresentanza contrattuale e ai diritti di informazione e consultazione previsti dalla legge. Essa non costituisce, né può costituire, una condizione processuale generale per la legittimazione a costituirsi parte civile.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito in modo consolidato che anche un’associazione non riconosciuta può agire iure proprio nel processo penale, a condizione che la condotta contestata leda un interesse diretto e concreto corrispondente agli scopi dell’ente. In questo senso si è espressa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 38343/2014, che ha affermato la legittimazione dell’ente esponenziale a costituirsi parte civile ove vi sia corrispondenza tra i propri scopi statutari e il bene giuridico leso dal reato, senza richiedere alcuna forma specifica di registrazione o riconoscimento formale.

Tale orientamento è stato applicato dal Sindacato dei Militari in numerosi procedimenti penali dinanzi a tribunali ordinari e militari italiani, con esito positivo in plurime occasioni, ivi inclusa la citata pronuncia del Tribunale di L’Aquila del 6 maggio 2026. L’obiezione relativa all’Albo ministeriale è stata sistematicamente disattesa in quelle sedi, come lo è stata nel procedimento a carico del Capitano della Guardia di Finanza nella medesima udienza del 16 giugno 2026.

Il Sindacato dei Militari non è un’Associazione Professionale a Carattere Sindacale tra Militari (APCSM). Tale distinzione non è meramente formale, ma riflette una scelta costitutiva precisa, radicata nella struttura dell’ente, nelle sue finalità e nel suo rapporto con l’ordinamento.

Le APCSM operano in un quadro normativo specifico e circoscritto, che ne definisce le prerogative in materia di rappresentanza contrattuale, con l’effetto di attribuire loro determinati diritti tipici e, contestualmente, assoggettarle a requisiti e limitazioni correlati. Il Sindacato dei Militari, costituito il 1° dicembre 2018 come libera associazione di diritto comune ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice Civile, opera quale soggetto autonomo, privo di fini di lucro, portatore di interessi propri e della categoria nel suo complesso, in piena indipendenza da ogni condizionamento istituzionale, politico o amministrativo (artt. 3 e 31 dello Statuto).

In ragione di tale natura, quando il Sindacato si costituisce parte civile in un procedimento penale, non agisce in veste di “rappresentante sindacale” in senso tecnico, bensì come soggetto titolare di un diritto autonomo al risarcimento del danno diretto patito in conseguenza delle condotte illecite che colpiscono i valori che esso è statutariamente chiamato a promuovere e tutelare: l’etica professionale, la trasparenza, il merito, la dignità del personale militare. Questa legittimazione non è derivata da una concessione normativa esterna, ma è intrinseca alla natura associativa dell’ente e agli scopi che esso persegue ai sensi dell’art. 2 dello Statuto.

«Il Sindacato dei Militari prende atto delle decisioni del G.U.P. del Tribunale Militare di Roma con il rispetto dovuto all’autorità giudiziaria. Rivendichiamo tuttavia il diritto e il dovere, fondato sul nostro Statuto e sul ruolo che ci è proprio, di segnalare alle competenti autorità e all’opinione pubblica ogni questione che incida sulla coerenza e sull’uniformità dei criteri applicati nella tutela dei diritti dei militari. La dignità di chi indossa una divisa non può essere oggetto di valutazioni disomogenee a seconda della natura del reato o del grado dell’imputato. È nostra intenzione proseguire l’azione di tutela con tutti gli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione, adottando ogni iniziativa processuale o istituzionale che risulti fondata e proporzionata, nella piena trasparenza verso i nostri associati e verso l’opinione pubblica.»

Luca Marco Comellini (Segretario Generale del Sindacato dei Militari)