CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA PER LE CARICHE SINDACALI MILITARI: L’INPS CONFERMA IL DINIEGO
IL SINDACATO DEI MILITARI
AVEVA RAGIONE
La gratuità degli incarichi non è un limite: è un baluardo di indipendenza e trasparenza.
Il Sindacato dei Militari rende pubblica la conclusione di una vicenda istituzionale che ha visto contrapposti, da un lato, alcune Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari (APCSM) e, dall’altro, questo Sindacato, nella sua funzione di presidio della legalità e della specificità dell’ordinamento militare.
La questione ha riguardato la pretesa di estendere al comparto militare l’istituto della contribuzione aggiuntiva previsto dall’art. 3, commi 5 e 6, del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564 — uno strumento previdenziale concepito per il sindacalismo civile, nel quale i dirigenti sindacali possono percepire compensi dal proprio sindacato in aggiunta o in sostituzione della retribuzione lavorativa.
Tale richiesta, a parere di questo Sindacato, era incompatibile ab origine con i principi fondanti dell’ordinamento sindacale militare, introdotti dalla Legge 28 aprile 2022, n. 46, e con i valori di neutralità, trasparenza e assenza di scopo di lucro che devono caratterizzare ogni associazione di categoria nelle Forze Armate. La decisione finale dell’INPS, comunicata in data odierna, ha integralmente confermato questa nostra posizione.
In data 19 febbraio 2026, un gruppo di Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari — tra cui AMUS, SINAN, ASPMI, SIM Marina, SIAM, USMIA, UNARMA, SIULM e NSC — ha trasmesso all’INPS, con nota protocollata Prot. N. 184E/2026, una richiesta formale indirizzata alla Direzione Centrale Entrate e alla Direzione Centrale Pensioni. L’oggetto dell’istanza era duplice:
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L’apertura di posizioni contributive ai fini della contribuzione aggiuntiva ex art. 3, c. 5, D.Lgs. 564/1996, al fine di coprire previdenzialmente i periodi di mandato dei dirigenti sindacali militari in distacco o aspettativa non retribuita;
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L’equiparazione del trattamento previdenziale tra i rappresentanti delle APCSM e i sindacalisti delle Forze di Polizia a ordinamento civile, invocando i principi di eguaglianza (art. 3 Cost.) e di adeguatezza della tutela previdenziale (artt. 36 e 38 Cost.).
A sostegno della propria richiesta, le APCSM richiamavano l’evoluzione normativa avviata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2018 — con cui era stato rimosso il divieto assoluto di associazione sindacale per i militari — e poi consolidata con la Legge n. 46/2022 e le relative disposizioni del Codice dell’Ordinamento Militare (D.Lgs. 66/2010) e del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (D.P.R. 90/2010). Le associazioni chiedevano altresì chiarimenti procedurali in ordine alle modalità di presentazione delle domande, sia in forma massiva che individuale.
Venuto a conoscenza dell’istanza delle APCSM — circostanza appresa attraverso i canali social e web, stante l’assenza di preventiva interlocuzione — il Sindacato dei Militari, nella persona del proprio Segretario Generale Luca Marco Comellini, ha provveduto in data 23 febbraio 2026 a trasmettere all’INPS (Direzione Centrale Entrate, Dott. Antonio Pone; Direzione Centrale Pensioni, Dott. Domenico De Fazio) una formale richiesta di rigetto dell’istanza, articolata su basi giuridiche solide e inequivocabili.
Le argomentazioni poste a fondamento dell’opposizione possono essere sintetizzate come segue:
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Il principio di gratuità come vincolo di sistema inderogabile: La Legge n. 46/2022 e il Codice dell’Ordinamento Militare (art. 1477-ter COM) stabiliscono in modo perentorio che le cariche direttive nelle APCSM sono svolte a titolo assolutamente gratuito.
Non si tratta di una scelta statutaria rimessa all’autonomia associativa, bensì di un obbligo normativo che presidia la neutralità, l’indipendenza e l’assenza di scopo di lucro dell’intera organizzazione sindacale militare. Il finanziamento delle APCSM è consentito esclusivamente attraverso i contributi volontari degli iscritti (art. 1480-quater COM), con esclusione di qualsiasi altra forma di esborso verso i propri dirigenti.
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Assenza del presupposto tecnico-giuridico per la contribuzione aggiuntiva: La contribuzione aggiuntiva ex art. 3, c. 5, D.Lgs. 564/1996 opera mediante un meccanismo matematico che calcola la differenza tra le somme effettivamente corrisposte dal sindacato al dirigente e la retribuzione figurativa di riferimento. Tale differenziale costituisce la base imponibile su cui viene calcolato il versamento contributivo integrativo. Poiché per legge i dirigenti sindacali militari non possono percepire alcun emolumento, compenso o indennità per lo svolgimento del proprio incarico, la base imponibile è strutturalmente pari a zero.
In assenza di somme corrisposte, non vi è differenziale da calcolare e, conseguentemente, nessuna contribuzione aggiuntiva può essere legittimamente versata. Peraltro, come chiarito dalla Circolare INPS n. 129 del 4 ottobre 2019, il versamento della contribuzione aggiuntiva richiede la produzione di un atto ufficiale attestante l’importo degli emolumenti corrisposti: documentazione che le APCSM non possono produrre, stante il divieto legale di corrispondere compensi ai propri dirigenti.
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Distinzione tra contribuzione figurativa e contribuzione aggiuntiva: Il Sindacato ha ritenuto necessario ribadire una distinzione tecnica fondamentale: i dirigenti sindacali militari beneficiano già della contribuzione figurativa, la quale copre la retribuzione persa durante il periodo di mandato e costituisce una tutela previdenziale pienamente adeguata. La contribuzione aggiuntiva è invece uno strumento facoltativo e supplementare, strutturalmente condizionato all’esistenza di una retribuzione reale superiore a quella figurativa — condizione che non si realizza nell’ordinamento militare.
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Infondatezza dei richiami ai principi costituzionali: Le argomentazioni delle APCSM basate sugli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione sono state analiticamente confutate. La differenza di trattamento rispetto ai sindacalisti civili trova giustificazione nella “differenza ontologica” degli incarichi: gratuiti per legge nel comparto militare, potenzialmente remunerati in quello civile. La specificità dell’ordinamento militare — garantita dall’art. 52 Cost. — legittima un regime distinto, che non configura alcuna violazione del principio di uguaglianza. Il diritto alla previdenza adeguata è già integralmente soddisfatto dalla contribuzione figurativa garantita per legge. La richiesta di rigetto veniva trasmessa per conoscenza al Ministro della Difesa, al Ministro dell’Economia e delle Finanze, nonché alle Associazioni sindacali rappresentative del personale delle Forze di Polizia a ordinamento civile.
In data odierna, 26 marzo 2026, la Direzione Centrale Pensioni dell’INPS, nella persona del Direttore Centrale Dott. Domenico De Fazio, ha comunicato al Sindacato dei Militari il diniego all’autorizzazione per il versamento della contribuzione aggiuntiva in favore delle cariche sindacali militari. Il provvedimento di diniego si fonda sui medesimi pilastri argomentativi sostenuti da questo Sindacato, confermando punto per punto la fondatezza della nostra posizione:
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Il regime di assoluta specialità: La Legge n. 46/2022 e il Codice dell’Ordinamento Militare definiscono un sistema sindacale militare strutturalmente diverso da quello del pubblico impiego civile, non assimilabile ad esso nemmeno ai fini previdenziali.
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La gratuità come vincolo inderogabile: L’art. 1477-ter del COM non ammette eccezioni: le cariche direttive nelle APCSM non danno diritto ad alcuna forma di remunerazione o indennità. Si tratta di un vincolo di sistema a garanzia della neutralità dell’associazionismo militare.
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L’assenza di base imponibile: In assenza di compensi o emolumenti, manca il presupposto retributivo indispensabile per attivare il meccanismo di calcolo della contribuzione aggiuntiva.
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Incompatibilità con le disposizioni del COM: Le richieste delle APCSM si pongono in contrasto diretto con le norme del Codice dell’Ordinamento Militare in materia di finanziamento e gratuità delle cariche.
Il Sindacato dei Militari esprime piena soddisfazione per l’esito di questa vicenda, che costituisce un precedente importante per la definizione dei confini entro cui deve operare il sindacalismo militare nel nostro Paese.
Ci preme sottolineare con fermezza che la gratuità delle cariche sindacali militari non è un vincolo da aggirare, ma un valore da difendere. È essa stessa una garanzia di indipendenza, di credibilità e di distanza da ogni logica di interesse personale o economico.
Un sindacato militare che remunera i propri dirigenti cessa di essere un’organizzazione di rappresentanza e rischia di trasformarsi in un soggetto mosso da interessi che nulla hanno a che fare con la tutela dei militari in servizio.
La contribuzione figurativa garantita per legge assicura già ai dirigenti sindacali militari una tutela previdenziale adeguata e proporzionata alla funzione svolta. Non vi è alcun vuoto di tutela che giustifichi il ricorso a istituti pensati per realtà strutturalmente diverse.
Il Sindacato dei Militari continuerà a vigilare affinché l’ordinamento sindacale militare — faticosamente conquistato grazie alla sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2018 e disciplinato dalla Legge n. 46/2022 — rimanga fedele ai suoi principi fondativi: democraticità, trasparenza, neutralità e gratuità.
Solo un sindacato libero da interessi economici può essere credibile portavoce delle istanze del personale delle Forze Armate.
Segretario Generale Luca Marco Comellini
Il presente comunicato stampa è diffuso in data 26 marzo 2026 e può essere liberamente riprodotto con citazione della fonte.
Sindacato dei Militari — Per la dignità, i diritti e la tutela del personale delle Forze Armate.

