CARABINIERI: “VIETATO DIFENDERSI”, IL COMANDO GENERALE VUOLE MILITARI SENZA VOCE E SENZA DIRITTI
La direttiva del 28 luglio 2026 è un atto di intimidazione istituzionale. Il Sindacato dei Militari dice no al bavaglio.
Il 28 luglio 2026, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri — 1° Reparto – SM – Ufficio Operazioni ha emanato una circolare interna avente per oggetto la “rilevanza disciplinare delle registrazioni fraudolente tra militari”.
Il documento è indirizzato ai comandi dipendenti fino a livello stazione, con portata capillare sull’intera struttura dell’Arma. La circolare qualifica la condotta di registrare conversazioni tra colleghi come “violazione grave” dei doveri di lealtà e correttezza, prefigurando conseguenze disciplinari per chi vi ricorra.
Il Sindacato dei Militari ha analizzato attentamente il contenuto di questo atto e ne denuncia pubblicamente la vera natura.
Una Direttiva che Non Tutela l’Istituzione: Tutela l’Opacità
Sebbene presentata come misura di organizzazione interna volta a preservare la fiducia reciproca tra il personale, il Sindacato dei Militari denuncia con fermezza la vera natura di questo provvedimento: uno strumento di pressione gerarchica finalizzato a proteggere chi esercita il potere in modo opaco o abusivo.
Il messaggio inviato ai carabinieri è inequivocabile: “Se subisci un torto, non raccogliere prove. Se vuoi difenderti, sarai punito.” In un ordinamento che dovrebbe fondarsi sulla legalità, il Comando Generale sceglie di colpire non chi commette soprusi, ma chi tenta di documentarli per tutelare la propria dignità, la propria carriera e i propri diritti fondamentali.
Questa deriva non è nuova. È la logica di ogni apparato che teme la trasparenza più di quanto tema l’ingiustizia al proprio interno. La circolare del 28 luglio 2026 non è un atto di tutela istituzionale: è un tentativo di blindare la catena di comando dall’unica cosa che davvero la minaccia — la verità documentata.
La “Lealtà” Come Arma Contro i Più Deboli
Il Comando Generale invoca i valori di lealtà e correttezza, sostenendo che le registrazioni tra colleghi minino la fiducia reciproca e pregiudichino l’immagine dell’Istituzione. Il Sindacato dei Militari rigetta con forza questa visione distorta e strumentale dell’etica militare.
La lealtà non può essere un obbligo a senso unico, imposto verso il basso per garantire l’impunità verso l’alto. Quando un militare registra una conversazione, lo fa quasi sempre come extrema ratio: si trova in una posizione di vulnerabilità strutturale, privo di testimoni, costretto a contrapporre la propria parola a quella di un superiore davanti a organi disciplinari o giudiziari. In questo contesto, la registrazione non è slealtà — è l’unico strumento di tutela rimasto.
Definire “sleale” chi si difende dall’abuso è una perversione del linguaggio etico. La vera slealtà è quella di un’istituzione che utilizza i suoi valori fondativi come scudo per proteggere i propri abusi interni. Questo Sindacato non lo tollererà.
La Legge è chiara. Il Comando Generale ha scelto di ignorarla.
Il quadro normativo vigente non lascia spazio ad ambiguità. L’art. 617-septies del Codice Penale stabilisce con chiarezza che la punibilità per la diffusione di registrazioni è espressamente esclusa quando la condotta è finalizzata all’esercizio del diritto di difesa. Non si tratta di una scriminante marginale o discrezionale: è una scelta precisa del legislatore, che ha bilanciato la tutela della riservatezza con la garanzia del diritto di difesa, ritenendo quest’ultima prevalente.
Allo stesso modo, l’art. 24 della Costituzione sancisce l’inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento. Questo diritto non conosce eccezioni di rango gerarchico inferiore: nessuna circolare interna, nessun regolamento di servizio, nessun codice comportamentale dell’Arma può comprimerlo o subordinarlo.
La direttiva del 28 luglio 2026, nel qualificare come “violazione grave” una condotta che l’ordinamento penale e la Carta costituzionale proteggono, pretende di collocare la “correttezza interna” su un piano superiore rispetto a un diritto costituzionale inviolabile. Si tratta di un’impostazione giuridicamente insostenibile e politicamente pericolosa, che mira a creare una zona franca dove l’arbitrio gerarchico non può essere documentato né contrastato.
La Cassazione Parla. Il Comando Sceglie di Non Ascoltarla.
La stessa direttiva del 28 luglio 2026, in modo significativo, è costretta a richiamare l’intervento della Corte di Cassazione sul bilanciamento tra potere disciplinare e diritto di difesa. Si tratta di un’ammissione implicita della tensione giuridica che la circolare stessa genera.
La giurisprudenza consolidata della Suprema Corte ha ribadito con costanza un principio fondamentale: il diritto di difesa prevale sui doveri di riservatezza e fedeltà istituzionale, a condizione che la registrazione sia pertinente e proporzionata allo scopo difensivo. Questo bilanciamento non è una concessione eccezionale — è il risultato di un’interpretazione sistematica che pone la dignità della persona e il suo diritto ad un equo processo al di sopra degli interessi di immagine di qualsiasi istituzione.
Il Comando Generale cita la Cassazione ma ne distorce le conclusioni, utilizzando il richiamo giurisprudenziale come una foglia di fico che non copre la reale intenzione dell’atto: scoraggiare ogni forma di autodifesa documentale da parte del personale.
Il Paradosso Intollerabile: Puniti per aver Esercitato un Diritto
Ci troviamo di fronte a un paradosso che il Sindacato dei Militari considera inaccettabile in uno Stato di diritto: un carabiniere, e più in generale qualsiasi cittadino militare, che subisce vessazioni, discriminazioni o irregolarità, e che raccoglie prove nel pieno rispetto di quanto la legge dello Stato e la Corte di Cassazione consentono, viene sanzionato dalla propria Amministrazione con una “violazione grave” dei doveri di lealtà.
Questa non è disciplina militare. È intimidazione sistematica. È la costruzione deliberata di un sistema dove sopravvive e prospera solo chi accetta il silenzio, mentre chi rivendica i propri diritti fondamentali viene espulso o marginalizzato attraverso lo strumento disciplinare usato in funzione punitiva e non correttiva. Si opera così una selezione interna non basata sul merito, sulla professionalità o sull’integrità, ma sulla capacità di subire in silenzio.
Le Richieste del Sindacato dei Militari
A fronte di quanto esposto, il Sindacato dei Militari avanza formalmente le seguenti richieste:
- DIFFIDA il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri dall’applicare la circolare del 28 luglio 2026 in ogni procedimento disciplinare in cui la registrazione contestata sia chiaramente finalizzata all’esercizio del diritto di difesa, come riconosciuto dall’art. 617-septies c.p. e dall’art. 24 Cost.
- CHIEDE IL RITIRO IMMEDIATO di tutte le disposizioni contenute nella citata circolare che configurano come illecito disciplinare condotte che l’ordinamento penale qualifica come lecite e scriminate, nonché delle eventuali circolari precedenti di analogo tenore.
- SOLLECITA le Commissioni parlamentari Difesa di Camera e Senato ad avviare un’istruttoria formale sull’uso repressivo della disciplina militare e sulla legittimità di atti interni che contrastano apertamente con le garanzie costituzionali riconosciute a ogni cittadino, in uniforme e non.
- AVVERTE che ogni procedimento disciplinare avviato in applicazione di questa direttiva, nei casi in cui la registrazione sia strumento di legittima difesa, sarà denunciato con la massima determinazione in ogni sede politica, istituzionale e dell’opinione pubblica, a tutela dell’integrità e della dignità di tutto il personale in servizio.
Ai Colleghi: Non Siete Soli.
Il Sindacato dei Militari rivolge un messaggio diretto a tutti i colleghi in servizio nell’Arma: non cedete alla paura. Chi ha subito un torto ha il diritto di difendersi — lo dice la Costituzione, lo dice il Codice Penale, lo dice la Cassazione. Nessuna circolare interna può cancellare questi diritti.
Un’Amministrazione che teme la verità e la documentazione dei fatti è un’Amministrazione che ha smarrito la propria missione istituzionale. La nostra battaglia è per un’Arma trasparente, dove la disciplina sia sinonimo di giustizia e non di strumento di sottomissione all’arbitrio gerarchico. Dove i valori di lealtà e correttezza valgano per tutti, dai gradi più bassi ai vertici del comando, senza eccezioni e senza zone franche.
Il Sindacato dei Militari è al fianco di ogni collega che scelga di non tacere di fronte all’ingiustizia.
SINDACATO DEI MILITARI
Luca Marco Comellini (Segretario Generale)
Dispositivo dell’art. 24 Costituzione
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi [113].
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento [86, 87 c.p.c.; 96 ss. c.p.p.].
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione [98 c.p.p.].
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari [571, 572, 573, 574, 643, 644, 645, 646, 647 c.p.p.].
Dispositivo dell’art. 617 septies Codice Penale
Chiunque, al fine di recare danno all’altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La punibilità è esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

