APCSM, LE QUOTE DEGLI ISCRITTI PER LA PENSIONE DEI VERTICI: LA PROPOSTA 3.0.2 AL DDL 2028 E’ UNA NORMA OPACA, INCOSTITUZIONALMENTE AMBIZIOSA E GIA’ BOCCOATA DALL’INPS
C’è una proposta di modifica che avanza silenziosa tra i corridoi del Parlamento, nascosta sotto la retorica della “continuità della tutela previdenziale”. Si tratta della proposta n. 3.0.2 al DDL n. 2028, a firma degli onorevoli Alfieri, Delrio e La Marca, che punta a inserire un nuovo art. 3-bis nel testo in discussione. Il meccanismo è semplice nella sua struttura, ma dirompente nelle sue implicazioni: trasferire sulle casse delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari (APCSM) — alimentate dalle quote degli iscritti — gli oneri contributivi aggiuntivi legati agli incarichi dei dirigenti sindacali, con la clausola di stile del “previo consenso dell’interessato”.
Non si tratta di una misura di tutela collettiva. Si tratta di un tentativo di costruire un vantaggio previdenziale individuale per i vertici delle APCSM, facendolo pagare alla base associativa. E lo si fa dopo che l’INPS ha già detto no.
La proposta 3.0.2: un espediente tecnico per aggirare la legge
Il testo dell’emendamento prevede che, nei periodi di distacco sindacale retribuito, permesso sindacale retribuito, permesso sindacale non retribuito e aspettativa sindacale, l’APCSM possa assumere «a proprio esclusivo carico», «previo consenso dell’interessato», gli «oneri contributivi aggiuntivi» necessari a «neutralizzare gli effetti previdenziali derivanti dal mancato percepimento di emolumenti aventi natura pensionabile». Il tutto, si precisa, senza «nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
La formula è elegante. Ma il significato è incontrovertibile: se il costo non è dello Stato, è dell’associazione. E l’associazione vive esclusivamente dei contributi degli iscritti, come impone tassativamente l’art. 1480-quater del Codice dell’Ordinamento Militare (D.Lgs. 66/2010).
Il «previo consenso dell’interessato» — cioè del dirigente che beneficerà della copertura — non è una garanzia: è una foglia di fico. Non risponde ad alcuna delle domande fondamentali: chi delibera l’utilizzo delle risorse collettive? Con quale quorum? Con quale controllo degli iscritti? Con quali criteri di proporzionalità? Con quale accountability pubblica? Il silenzio del testo su questi aspetti non è una lacuna: è la sostanza del problema.
Dietro la tecnicità della “contribuzione aggiuntiva” si nasconde un trasferimento di risorse collettive a vantaggio di una ristretta platea di titolari di incarichi direttivi. Chiamarla “tutela previdenziale” non ne cambia la natura.
Il diniego dell’INPS: la proposta 3.0.2 vuole legalizzare ciò che è già stato bocciato
Questo non è un allarme teorico. È una denuncia fondata su documentazione ufficiale e protocollata.
Il 19 febbraio 2026, diverse APCSM hanno presentato all’INPS — Direzione Centrale Entrate e Direzione Centrale Pensioni — un’istanza formale (Prot. N. 184E/2026) chiedendo l’apertura di posizioni contributive ai fini della contribuzione aggiuntiva ex art. 3, comma 5, del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, e l’equiparazione del trattamento previdenziale dei loro dirigenti a quello dei sindacalisti civili. La notizia dell’iniziativa è stata pubblicata dallo stesso Ufficio Stampa di una delle associazioni coinvolte.
Con propria comunicazione del 26 marzo 2026, l’INPS ha fornito risposta negativa. L’Istituto ha ricondotto la materia ai vincoli normativi che regolano le APCSM — in particolare alla Legge 28 aprile 2022, n. 46 e alle disposizioni del Codice dell’Ordinamento Militare — e ha concluso che, nell’attuale quadro normativo, le APCSM non possono essere autorizzate a versare la contribuzione aggiuntiva per le cariche sindacali dei propri dirigenti.
Le ragioni del diniego sono nette: la gratuità delle cariche direttive, come prevista dall’art. 1477-ter COM, non è una scelta statutaria derogabile, ma un corollario necessario dell’intero sistema. La contribuzione aggiuntiva, disciplinata dall’art. 3, comma 5, del D.Lgs. 564/1996, presuppone l’esistenza di emolumenti effettivamente corrisposti — emolumenti che, per struttura normativa, nelle APCSM sono pari a zero. La Circolare INPS n. 129 del 4 ottobre 2019 conferma che senza un atto formale che indichi gli emolumenti corrisposti, il meccanismo non può operare.
La proposta 3.0.2 interviene esattamente su questo punto. Non introduce una misura nuova: tenta di forzare per via legislativa un meccanismo che l’ente previdenziale competente ha già ritenuto incompatibile con il sistema vigente. È un cortocircuito normativo di straordinaria gravità: si porta in Parlamento ciò che l’INPS ha rifiutato di approvare in sede amministrativa.
Un conflitto d’interessi strutturale: le quote degli iscritti come rendita di posizione per i vertici
Il sindacalismo militare è nato per tutelare gli ultimi, non per costruire privilegi ai primi. Il principio di gratuità delle cariche direttive, sancito dall’art. 1477-ter COM, e il vincolo di finanziamento esclusivo tramite contributi degli iscritti, stabilito dall’art. 1480-quater COM, non sono ostacoli burocratici: sono le colonne portanti di un sistema che impone ai vertici sindacali militari di operare senza trarne benefici economici personali.
La proposta 3.0.2 mina queste colonne. Anche assumendo — con ogni ragionevole beneficio del dubbio — che l’intenzione dei proponenti sia genuinamente orientata alla tutela dei dirigenti in distacco, il risultato pratico sarebbe il seguente: le quote degli iscritti — versate da militari di ogni grado per ottenere rappresentanza, assistenza e tutela collettiva — potrebbero essere utilizzate per finanziare la posizione previdenziale di chi siede ai vertici associativi.
Questo è un conflitto d’interessi strutturale, non un’ipotesi di reato: lo diciamo con precisione, perché la nostra critica è politica e sindacale, non giudiziaria. Ma un conflitto d’interessi strutturale, incorporato in una norma di legge e privo di meccanismi di controllo efficaci, è esattamente ciò che una rappresentanza sindacale seria non dovrebbe tollerare e tantomeno promuovere.
L’art. 1476-bis COM impone alle APCSM il rispetto dei principi di trasparenza e assenza di scopo di lucro. Come si conciliano questi principi con un meccanismo che consente — senza vincoli deliberativi stringenti e senza controllo degli iscritti — di destinare risorse comuni alla posizione previdenziale individuale di una categoria selezionata di dirigenti? La risposta è che non si conciliano.
Le nostre richieste al Governo e al Parlamento
Non chiediamo di ignorare il tema della tutela previdenziale dei dirigenti sindacali militari in distacco o aspettativa: è un tema legittimo che merita attenzione.
Chiediamo però che venga affrontato con la serietà, la trasparenza e il rigore che la materia impone.
Prima di approvare qualsiasi norma di questo tipo, il Parlamento deve esigere:
Una quantificazione trasparente degli oneri: quanto costerebbe, in concreto, l’applicazione del meccanismo previsto dalla proposta 3.0.2, e chi ne sopporterebbe il peso effettivo?
L’indicazione certa delle fonti di finanziamento: se non è la finanza pubblica, sono le quote degli iscritti. Lo si dica esplicitamente, e lo si sottoponga al loro giudizio.
Regole vincolanti sulla deliberazione: chi autorizza l’utilizzo delle risorse collettive per coprire oneri previdenziali individuali? Con quale procedura? Con quale maggioranza? Con quale diritto di opposizione per gli iscritti?
La piena compatibilità con il principio di gratuità delle cariche: la norma deve essere sottoposta a un parere preventivo dell’INPS e del Ministero della Difesa che chiarisca se essa supera o contraddice il diniego già espresso.
Una distinzione netta tra contribuzione figurativa e contribuzione aggiuntiva: la prima è già garantita dalla legge e non pone problemi di compatibilità; la seconda è quella che l’INPS ha già ritenuto non autorizzabile e che la proposta 3.0.2 vorrebbe reintrodurre per via legislativa.
Un confronto pubblico e verificabile con l’INPS per evitare che una norma dai potenziali effetti distorsivi venga approvata nel silenzio.
Chiediamo il ritiro della proposta 3.0.2. Fino a quando questi profili non saranno chiariti in modo incontrovertibile, questa norma non deve essere approvata. Le quote degli iscritti devono essere destinate alla tutela collettiva, alla rappresentanza sindacale, all’assistenza della base: non alla costruzione di trattamenti previdenziali differenziati per chi occupa posizioni apicali.
La trasparenza non si garantisce con una formula di consenso. Si garantisce rendendo pubblico chi paga, quanto paga, per chi paga e in base a quale legittimazione democratica.
Mobilitiamo la base associativa affinché esiga risposta a queste domande. Il silenzio delle istituzioni, su una norma che tocca direttamente le risorse degli iscritti non è accettabile e non sarebbe nemmeno accettabile se fosse posta a carico dei contribueneti.

