Tutela della privacy e profili di (il)legittimità nella richiesta del numero di telefono cellulare privato per finalità di servizio
A seguito delle numerose segnalazioni pervenute da parte del personale dell’Arma dei Carabinieri in merito alla recente disposizione (Circolare n. 1102/800-2-1994 del 18 agosto 2026 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, II Reparto – SM – Ufficio Operazioni (Gen. B. Marco Guerrini) — Oggetto: “Disponibilità recapiti telefonici mobili per i militari che ricoprono le posizioni d’impiego associate a SIM di servizio”) con la quale si chiede di comunicare il proprio numero di telefono cellulare privato per esigenze di servizio, questa Segreteria Nazionale ritiene opportuno fornire un quadro informativo sui profili di legittimità della prassi e sulle tutele applicabili.
Il presente comunicato ha esclusivamente valore informativo e mira a orientare il personale nella comprensione dei propri diritti, senza costituire garanzia in ordine all’esito di eventuali procedimenti disciplinari.
La questione involge principi fondamentali dell’ordinamento giuridico:
Riserva di legge (Art. 23 Cost.): Nessuna prestazione personale può essere imposta se non in base alla legge. La messa a disposizione di un’utenza privata a fini istituzionali costituisce una forma di prestazione che richiede una copertura legislativa esplicita; tale copertura non può essere surrogata da circolari interne o disposizioni di carattere meramente organizzativo.
Principio di legalità e buon andamento (Art. 97 Cost.): L’azione amministrativa deve conformarsi ai principi di legalità, imparzialità ed efficienza. In attuazione di detti principi, spetta all’Amministrazione dotare il personale degli strumenti operativi necessari all’assolvimento dei compiti istituzionali.
La disponibilità del mezzo privato rimane pertanto una facoltà del singolo, esercitabile volontariamente, e non un obbligo giuridicamente imponibile in assenza di specifica norma di rango primario.
Il numero di telefono cellulare costituisce un dato personale ai sensi della normativa europea sulla protezione dei dati. Ne consegue che il trattamento deve fondarsi su una base giuridica esplicita e adeguata (Art. 6 GDPR); deve rispettare il principio di minimizzazione, limitandosi ai dati strettamente necessari alla finalità perseguita (Art. 5 GDPR); una disposizione interna o una circolare non sono, di per sé, idonee a integrare la base giuridica richiesta dall’Art. 2-ter del Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003).
In tale contesto si inseriscono i recenti orientamenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento n. 10100956 del 27/11/2024 e Provvedimento n. 10068155 del 26/09/2024), dai quali emerge che le esigenze organizzative non possono tradursi in un onere a carico del dipendente di utilizzare strumenti propri, né legittimare trattamenti di dati in assenza di idoneo fondamento normativo.
Sul piano ordinamentale si richiamano le seguenti disposizioni del Codice dell’Ordinamento Militare:
Art. 1349 COM: gli ordini devono essere pertinenti al servizio e conformi alle norme vigenti;
Art. 1466 COM: l’esercizio di un diritto riconosciuto dall’ordinamento non può formare oggetto di sanzione disciplinare.
Ne deriva che il personale che, in assenza di specifica base normativa, non fornisca il proprio numero privato, esercita una facoltà riconosciuta dall’ordinamento e non incorre, per ciò solo, in responsabilità disciplinare.
A titolo di orientamento, si suggerisce al personale di:
1) Richiedere la formalizzazione: In caso di sollecitazione a comunicare il numero privato, è consigliabile chiedere che la richiesta sia formulata in forma scritta, adeguatamente motivata e corredata dell’indicazione della base normativa di riferimento.
2) Sollecitare dotazioni di servizio: È opportuno richiedere formalmente che l’Amministrazione metta a disposizione utenze o dispositivi di servizio per le necessità operative.
3) Documentare le richieste: Si raccomanda di conservare memoria delle richieste ricevute — annotando data, contesto e modalità — e di segnalare eventuali situazioni di criticità a questa Segreteria Nazionale per le opportune valutazioni di tutela.
Il Sindacato dei Militari offre ai propri iscritti: Valutazione delle segnalazioni pervenute, con esame del caso concreto; Assistenza e consulenza per l’esercizio consapevole dei propri diritti; Interlocuzione con le autorità competenti, incluso il Garante per la protezione dei dati personali, ove ne ricorrano i presupposti.
Contatti e segnalazioni: info@sindacatodeimilitari.org
Sindacato dei Militari

