Sindacato dei Militari: accolta la domanda di iscrizione all’albo previsto dalla L. 46/2022

A seguito dell’entrata in vigore della L. 46/2022 abbiamo chiesto al Ministro della difesa p.t. di iscrivere il Sindacato dei Militari nell’apposito albo di cui all’articolo 3 della legge. Decorso inutilmente il termine a disposizione del Ministero competente per la verifica dei requisiti richiesti dalla norma e il successivo termine di cui all’articolo 20, comma 2-bis, ultimo periodo della L. 241/90, il Segretario Generale, Luca Marco Comellini, ha inviato, alle P.A. e agli enti in indirizzo nella PEC pubblicata a margine, la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) che riportiamo a seguire.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Io sottoscritto, Luca Marco Comellini, nato ________, il ________, residente in via __________, nella mia qualità di Segretario Generale e l.r.p.t. del “Sindacato dei Militari”,

PREMESSO CHE

  1. in data 27.05.2022, con un messaggio di posta elettronica certificata indirizzato al Ministro della Difesa, On. Lorenzo Guerini – Via XX settembre, 8 – 000187 Roma (pec: udc@postacert.difesa.it), trasmettevo la lettera avente ad oggetto “Sindacato dei Militari, richiesta di iscrizione all’Albo di cui all’Art. 3, comma 1, L. 46/2022. Trasmissione copia dello Statuto e del C.F. del Sindacato dei Militari.” nella quale si legge “… trasmette, in allegato in formato PDF, la copia dello Statuto del Sindacato dei Militari e del certificato di attribuzione del Codice Fiscale affinché la S.V. disponga l’iscrizione del predetto sindacato nell’apposito albo di cui all’articolo 3, comma 1, della Legge 28 aprile 2022, n. 46. …”;

  2. in data 28.07.2022, con un messaggio di posta elettronica certificata indirizzato al Ministro della Difesa, On. Lorenzo Guerini – Via XX settembre, 8 – 000187 Roma (pec: udc@postacert.difesa.it), trasmettevo la lettera avente ad oggetto “richiesta attestazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20, c. 2-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241” nella quale si legge “Riferimento: pec del 27 maggio 2022. … premesso che con la pec a riferimento ho chiesto alla S.V. di iscrivere l’Associazione “Sindacato dei Militari” nell’apposito albo di cui all’articolo 3 della legge 46/22 e che il termine a disposizione dell’Amministrazione per effettuare le previste verifiche è ampiamente e inutilmente spirato, chiedo di ricevere all’indirizzo pec sindacatodeimilitari@pec.sindacatodeimilitari.org:1) l’attestazione espressamente prevista dall’articolo 20, comma 2-bis della Legge 241/90 dichiarativa del decorso dei termini del procedimento e pertanto dell’intervenuto accoglimento della domanda; 2) l’attestazione dell’avvenuta iscrizione dell’Associazione “Sindacato dei Militari” nell’apposito albo di cui all’articolo 3 della Legge 46/22, necessaria ai fini dell’esercizio delle attività previste dallo statuto e della raccolta dei contributi sindacali. …”;

  3. in data 01.08.2022 perveniva all’indirizzo di posta elettronica certificata del Sindacato dei Militari la lettera del Ministero della Difesa – Gabinetto del Ministro – prot. n. M_D A3DFB29 REG2022 0040055 01-08-2022, avente ad oggetto “Richiesta attestazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20, c. 2-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241. Istanza di iscrizione all’albo delle APCSM – Sindacato dei Militari.” nel quale si legge “Con riferimento alla richiesta pari oggetto, formulata dalla S.V. in data 28/7/2022, si comunica che in merito al richiamato silenzio-assenso, si applica quanto previsto dell’art. 20 comma 4 della legge n. 241/1990. Ciò posto, si rende noto che in merito al procedimento di iscrizione di codesto sodalizio nell’apposito albo del Dicastero, la relativa istruttoria è tuttora in corso e si fa riserva di comunicare gli esiti finali.”;

  4. in data 03.08.2022, rispondevo alla nota prot. n. M_D A3DFB29 REG2022 0040055 01-08-2022 con messaggio di posta elettronica certificata indirizzato al Ministro della Difesa, On. Lorenzo Guerini Via XX settembre, 8 – 000187 Roma (pec: udc@postacert.difesa.it), avente ad oggetto “Re:[p: 40055-2022] Richiesta attestazione ai sensi e per gli effetti dell articolo 20, c. 2 bis, legge 7 agosto 1990, n. 241. Istanza di iscrizione all albo delle APCSM Sindacato dei Militari.” nel quale si legge “Riferimento: a) pec del 27.05.2022; b) pec del 28.07.2022; c) prot. M_D A3DFB29 REG2022 0040055 01-08-2022. In relazione alla richiesta formulata dallo scrivente con le pec a riferimento a) e b) la risposta fornita dalla S.V. con la lettera a riferimento c) è assolutamente fuori luogo, errata, ovvero palesemente pretestuosa. Voler ricondurre la domanda di iscrizione del “Sindacato dei Militari” all’albo di cui all’art. 3 della Legge 46/22 nel novero dei casi di esclusione dell’applicazione del silenzio assenso previsti dall’art. 20, c. 4 della Legge 241/990 sembra il disperato ma inutile tentativo di sanare l’avvenuta inosservanza dei termini perentori espressamente previsti dalla legge. Appare quindi opportuno precisare che l’articolo 20, c. 2-bis della Legge 241/90 prevede espressamente che “Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l’amministrazione e’ tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell’intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l’attestazione e’ sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ”. Conseguentemente lo scrivente, Segretario Generale e legale rappresentante p.t. del Sindacato dei Militari, insiste per ricevere entro il termine ultimo essenziale del 07.08.2022 l’attestazione già chiesta con la pec del 28.07.2022, …”;

  5. in data 04.08.2022 perveniva all’indirizzo di posta elettronica certificata del Sindacato dei Militari la lettera del Ministero della Difesa – Gabinetto del Ministro – prot. n. Protocollo: M_D A3DFB29 REG2022 0040815 04-08-2022, avente ad oggetto “Istanza di iscrizione all’albo delle APCSM – Sindacato dei Militari.” nella quale si legge “Riferimento: circolare n. M_DA3DFB29 REG2022 0036209 di GABDIFE del 8 luglio 2022. Seguito: a) f.n. M_DA3DFB29 REG2022 0040051 in data 1 agosto 2022 (non a tutti); b) f.g. M_DA3DFB29 REG2022 0029650 in data 6 giugno 2022 (non a tutti). Si invia, per gli aspetti di competenza, l’ulteriore missiva pervenuta dal Sindacato dei Militari inerente l’istruttoria procedimentale di cui all’oggetto. Al riguardo voglia codesto Stato Maggiore notiziare l’istante, che legge in copia, circa l’avvio del procedimento de quo, ai sensi dell’art. 7 co. 1 legge 241/1990.”;

  6. in data 05.08.2022 perveniva all’indirizzo di posta elettronica certificata del Sindacato dei Militari la lettera dello STATO MAGGIORE DELLA DIFESA – Ufficio Generale Affari Giuridici – prot. n. M_D A0D32CC REG2022 0297714 05-08-2022, avente ad oggetto “Istanza di iscrizione all’albo ministeriale ai sensi della legge 28 aprile 2022, n. 46 in materia di associazionismo professionale a carattere sindacale tra militari.” nella quale si legge “Riferimento: Circolare n. M_D A3DFB29 REG2022 0036209 in data 8 luglio 2022 del Gabinetto del Ministro (in allegato). In relazione all’istanza di iscrizione in oggetto del 27.05.2022, si comunica che, in applicazione della Circolare in riferimento, con la quale ilGabinetto del Ministro ha fornito le prime disposizioni applicative della legge 28 aprile 2022, n. 46, nelle more dell’approvazione dei decreti attuativi discendenti, è stato avviato il procedimento istruttorio che prevede, oltre al parere del signor Capo di Stato Maggiore della Difesa, anche l’acquisizione dei pareri dei Capi di Stato Maggiore di Forza Armata e del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri.”;

CONSIDERATO CHE:

  1. l’art. 20, comma 1, della legge 241/90, stabilisce che “nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessita’ di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, nel termine di cui all’articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato.”;

  2. l’art. 3, comma 1, secondo periodo, della legge 46/22 stabilisce che “Il competente dicastero, accertata, entro i sessanta giorni successivi, la sussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge, ne dispone l’iscrizione in apposito albo ai fini dell’esercizio delle attività previste dallo statuto e della raccolta dei contributi sindacali nelle forme previste dall’articolo 7.”. Il previsto termine di 60 giorni entro il quale il Ministero della difesa avrebbe dovuto accertare la sussistenza dei requisiti del Sindacato dei Militari è inutilmente scaduto in data 26.07.2022;

  3. l’art. 3, comma 2, primo periodo, della legge 46/22 stabilisce che “In caso di accertate previsioni statutarie in contrasto con le disposizioni vigenti, il Ministero competente ne dà tempestiva e motivata comunicazione all’associazione, che può presentare, entro quindici giorni e per iscritto, formali osservazioni.”. All’inesistenza di qualsivoglia comunicazione ostativa, indirizzata dal Ministero competente al Sindacato dei Militari, consegue, necessariamente, l’accoglimento della domanda avanzata dal Sindacato dei Militari in persona del suo Segretario Generale e legale rappresentante p.t., in data 27.05.2022;

  4. la comunicazione del Ministero della difesa – Gabinetto del Ministro – di cui al precedente punto 5) e la discendente nota dello Stato Maggiore della Difesa – Uffico Generale Affari Giuridici – di cui al punto 6), relative alla comunicazione di avvio del procedimento instauratosi a seguito della domanda avanzata dal Sindacato dei Militari in persona del suo Segretario Generale e legale rappresentante p.t. il 27.05.2022, non mutano gli effetti del silenzio assenso formatosi per effetto dell’inutile decorrenza del termine di 60 giorni di cui al ripetuto art. 3 della Legge 46/22 e, comunque sono errate in quanto l’Amministrazione militare, eventualmente, avrebbe dovuto procedere ai sensi dell’art. 21-nonies della legge 241/90;

  5. l’iscrizione all’apposito albo di cui al citato articolo 3 della legge 46 è necessaria ai fini dell’esercizio delle attività previste dallo statuto e della raccolta dei contributi sindacali nelle forme previste dall’articolo 7 della legge;

  6. l’ultimo periodo dell’articolo 20, comma 2-bis della legge 241/90, stabilisce che “Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l’attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Premesso e considerato tutto quanto precede, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARO

ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 2-bis, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n, 241, che il termine di 60 giorni di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 28 aprile 2022, n. 46 è inutilmente decorso e pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’intervenuto accoglimento della domanda da me inviata al Ministro della Difesa p.t. a mezzo pec in data 27.05.2022 tesa ad ottenere da parte del Ministero competente l’iscrizione all’apposito albo di cui al citato articolo 3, comma 1, della legge 28 aprile 2022, n. 46.”.

______________, 16.08.2022

f.to Luca Marco Comellini