Esercito: Gentilissimo Comandante, fai attenzione a non violare la legge

Sulla questione del test di cui all’allegato “C” delle “Linee Guida sui criteri e sulle procedure di medicina legale nell’Esercito -– Ed. 2022” o abbiamo scritto a tutti i comandanti degli ECDR per evidenziarne le criticità e le conseguenze.

Ecco il testo della lettera:

“Gentilissimo Comandante, consta allo scrivente che al personale militare in servizio presso alcuni reparti/enti/comandi dell’Esercito sia già stato somministrato il test di cui all’allegato “C” delle “Linee Guida sui criteri e sulle procedure di medicina legale nell’Esercito -– Ed. 2022” e che al medesimo esame diagnostico dovrà essere sottoposto anche tutto il restante personale della forza armata. Sebbene lo scopo di tale questionario sia, invero, contemplato dalla legge e dalla corretta deontologia medica/professionale, poiché volto ad indagare, nell’ambito del cosiddetto “stress lavoro correlato”, anche l’area dell’interfaccia casa-lavoro ovvero l’area di indagine pertinente agli eventi stressanti che riguarda tutti gli accadimenti della vita privata che possano comportare pregiudizio sul funzionamento sociale e lavorativo della persona, la raccolta di tali notizie, tuttavia, come correttamente disposto con le predette linee guida, può avvenire soltanto all’interno di un colloquio privato con il medico psichiatra ovvero con un professionista della salute laureato in psicologia e abilitato all’esercizio della professione. Tali professionisti, successivamente al detto colloquio, redigono una sua relazione riservata da conservare nella documentazione sanitaria dell’interessato – esprimendosi, eventualmente, sull’impatto che queste variabili interferenti possono avere sulla salute psichica del lavoratore dipendente. Ad avviso di chi scrive, in nessun modo tali fattori estrinseci (stressors dell’interfaccia lavoro vita privata) possono essere legittimamente essere raccolti in forma scritta e aggregati/trattati da personale che non abbia alcuna qualifica medica o professionale o depositati da figure datoriali che per il tramite di personale laico (peraltro non tenuto al segreto professionale medico) possano fornirli a terzi o a figure datoriali per un utilizzo discriminatorio e censorio, atteso che la valutazione degli eventi stressanti per il personale militare può essere eseguita solo dopo che la persona interessata abbia formalmente chiesto l’accesso ai servizi di psichiatria e psicologia per un malessere e può – tale indagine – essere fatta sotto forma di relazione anonima collettiva annuale da parte del Dirigente Ospedaliero di forza armata ai sensi del D.P.R 90/2010. Premesso quanto precede appare opportuno ricordare alla S.V. che tale attività, la raccolta dei dati e delle informazioni indicate nell’allegato “C” delle predette linee guida, compete esclusivamente al personale sanitario provvisto di adeguati titoli e competenze che, nel caso specifico, va individuato nelle figure professionali sopra ricordate – medico psichiatra e psicologo al fine di non incorrere nelle ipotesi di reato previste e punite dall’articolo 348 c.p., oltreché nella violazione della privacy e/o nella realizzazione di una illecita raccolta di dati personali e sensibili. Confidando in un Suo autorevole intervento teso a evitare che possano verificarsi situazioni penalmente rilevanti, la informo che questa O.S., nell’interesse proprio e dei propri iscritti, svolgerà una attenta e capillare azione di controllo e provvederà, nel caso, a segnalare alle A.G. competenti le eventuali violazioni delle vigenti norme in materia di esercizio della professione medica/sanitaria e della privacy delle quali dovesse venire a conoscenza. In attesa di conoscere le azioni che vorrà intraprendere in merito a quanto precede, voglia gradire i miei più cordiali saluti.”

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