Difesa, Mef, Sindacati militari, Comellini (SdM): O si cambiano le norme oppure si applicano correttamente nei confronti di tutti. Cancellare le “rappresentanze di area Cgil” dall’albo delle Apcsm.
Da un comunicato stampa pubblicato sul sito web della FP CGIL il 09.05.2024 abbiamo appreso che due Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM), iscritte negli appositi albi della Difesa e dell’Economia e delle Finanze, sono state indicate quali “rappresentanze di area Cgil”.
Già altre volte siamo stati costretti a richiamare i ministri competenti sulla corretta applicazione delle norme sull’esercizio dei diritti sindacali in ambito militare ed è per questa ragione che anche in questo caso abbiamo ritenuto fosse necessario chiedergli di accertare i fatti e, conseguentemente, di provvedere a cancellarle dai rispettivi albi ministeriali.
In fin dei conti il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è estremamente chiaro nello stabilire che le APCSM “non possono aderire ad associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi delle disposizioni del presente capo o federarsi, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, anche per il tramite di altri enti od organizzazioni, con le medesime associazioni;” e che “In caso di successivo accertamento della perdita anche di uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni di legge, il Ministero competente ne dà tempestiva e motivata comunicazione all’APCSM, che può presentare, entro quindici giorni e per iscritto, le proprie osservazioni. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero competente adotta il provvedimento finale, informandone, nel caso di un provvedimento di cancellazione dall’albo di cui al comma 1, il Ministro per la pubblica amministrazione.”.
A nostro avviso i divieti imposti alle APCSM, così come tutto il complesso delle norme sull’esercizio dei diritti sindacali del personale militare, sono palesemente illogici e contrari all’articolo 39 della Costituzione. Tuttavia, fino a quando non verranno cancellati dall’ordinamento devono essere correttamente applicati nei confronti di tutti coloro che, pur di essere iscritti nell’albo ministeriale, li hanno accettati e finanche applauditi.