Comellini: l’iscrizione al sindacato dei militari non è disciplinarmente sanzionabile. Chi afferma il contrario sbaglia
Un recente articolo apparso su un sito di informazione riporta l’opinione dell’articolista “Fintanto che lo status quo rimarrà quello attuale, quindi, gli unici sindacati militari legittimati ad operare sarano quelli autorizzati dai competenti ministeri; i sindacati militari che operano al di fuori di questo quadro normativo, semplicemente, non vengono riconosciuti e, in più, i militari che vi si iscriveranno potranno incorrere in sanzioni disciplinari.”
Al riguardo mi sembra doveroso e corretto precisare che nell’attuale vuoto normativo, e in mancanza di una norma specificatamente rivolta a sanzionare chi si iscrive ad un sindacato che non ha ritenuto di doversi sottomettere all’imposto preventivo assenso ministeriale alla costituzione, l’opinione dellarticolista, che non mi risulta essere un giurista, vale tanto quanto qualsiasi altra in senso contrario.
Appare opportuno chiarire all’articolista, che se vorrà potrà liberamente confutare o trarre corretto spunto da quanto segue, che se è vero che la Corte Costituzionale con sentenza 11 aprile – 13 giugno 2018, n. 120 (in G.U. 1ª s.s. 20/06/2018, n. 25) ha dichiarato “l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), in quanto prevede che «I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali» invece di prevedere che «I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali»” è pur vero che non possono in alcun modo essere inflitte sanzioni disciplinari nei confronti di coloro che costituiscono o aderiscono alle associazioni sindacali in quanto la sola previsione normativa codificata in tal senso, non più invocabile per effetto della citata sentenza di incostituzionalità, è l’articolo 751, comma 1 lett a), n. 11), del dpr 90/2010, volto a sanzionare l’ “adesione ad associazioni sindacali e svolgimento di attivita’ sindacale da parte di militari non in servizio di leva o non saltuariamente richiamati in servizio temporaneo (articolo 1475, comma 2, del codice)”.
L’iscrizione al “Sindacato dei Militari”, come a qualsiasi altra associazione professionale tra militari a carattere sindacale sprovvista dell’inutile assenso ministeriale, è quindi pienamente possibile e legittima.
Concludo ricordando all’articolista che “Un sindacato che chiede al datore di lavoro il permesso di esistere non è un sindacato, è altro…”.