AS672 “ddl lavoro”: sulla pensione complementare i Sindacati e le Apcsm sono pronti alle nozze coi fichi secchi? Dal Governo dalla parte dei servitori dello Stato oltre al danno la beffa

I lavoratori delle forze armate e delle forze di polizia a ordinamento militare e civile e del soccorso pubblico sono le uniche categorie di dipendenti dello Stato che da ben 29 anni, a seguito dell’introduzione del metodo di calcolo di tipo contributivo, sono private della previdenza complementare quale strumento indifferibile per poter colmare la perdita rispetto al previgente metodo di calcolo pensionistico.

Una “privazione” che comporta una riduzione del trattamento di quiescenza anche fino al 40% rispetto all’ultima retribuzione.

Il d.lgs. 195/95 e il d.lgs. 252/2005 hanno attribuito alle rappresentanze sindacali e le rispettive controparti datoriali il compito di dar avvio ad un fondo pensione dedicato. Compito che, nell’ambito dei tavoli per il rinnovo dei contratti di lavoro, non è mai stato assolto per il disinteresse delle rappresentanze sindacali delle forze di polizia a ordinamento civile e della rappresentanza militare (Cocer).

Non è ancora tardi per agire, ma abbiamo appreso che nell’ambito dell’iter parlamentare per l’approvazione del ddl AS672 (Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale) è stato presentato l’emendamento n. 15.3 a firma dei senatori Mancini, Leonardi, Russo, Satta e Zullo con il quale i promotori intenderebbero, qualora approvato, determinare in modo unilaterale la quota a carico del datore di lavoro, quella a carico del dipendente e persino quale dovrà essere il fondo di riferimento, scavalcando a piè pari le prerogative delle organizzazioni sindacali di poter decidere questi aspetti rilevanti per la vita di oltre mezzo milione di cittadini in divisa.

Nel dettaglio, l’emendamento rappresenta un perfetto atto di arroganza istituzionale che andrebbe ad aggiungere la norma voluta dagli esponenti del partito della Meloni al d.lgs. 252/2005 che già è, esso stesso, una norma regolatoria generale e non lo strumento di attuazione/avvio di un fondo pensionistico specifico.

Sono, infatti, gli stessi precedenti DPR 254 e 255 del 1999 a stabilire che sono le procedure negoziali/contrattuali, che hanno luogo negli appositi tavoli negoziali, a dover definire, congiuntamente con la parte datoriale, il fondo di riferimento, la fonte di alimentazione ed il contributo a carico del dipendente, non è il legislatore, come vorrebbero i promotori dell’emendamento, a poter decidere il come, il dove e il quanto.

Riteniamo l’intervento dei senatori estremamente lesivo per la dignità dei servitori delle Istituzioni e ci rammarichiamo che i numerosi esponenti delle organizzazioni sindacali delle forze di polizia e del soccorso pubblico, unitamente agli esponenti delle APCSM, non abbiano detto una sola parola di contrarietà al riguardo e ciò avviene mentre si apprestano a firmare il rinnovo del contratto di lavoro con il quale imporranno ad ogni militare, poliziotto e vigile del fuoco, di omaggiare il Governo lasciandogli gli arretrati stipendiali degli anni 2022 e 2023 con un sacrificio che va dai 3660 euro per i gradi iniziali fino ai 4400 euro per i gradi apicali del personale contrattualizzato.
E questo sarebbe il Governo dalla parte dei servitori dello Stato?

 

Proposta di modifica n. 15.3 al DDL n. 672

15.3

Mancini, Leonardi, Russo, Satta, Zullo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l’articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 è inserito il seguente: “Art. 8-bis (Lavoratori in regime di diritto pubblico non contrattualizzato) 1. Per i lavoratori in regime di diritto pubblico non contrattualizzato, vale a dire quelli il cui rapporto di lavoro non è regolato da alcun contratto collettivo nazionale di lavoro, la contribuzione complessiva da destinare al fondo pensione è composta esclusivamente dai contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore, e definiti in percentuale pari al 1,5 per cento a carico del datore di lavoro e all’1 per cento minimo a carico del lavoratore calcolati sulla retribuzione utile ai fini pensionistici.

  1. Il lavoratore è libero di destinare una quota contributiva superiore al minimo di cui al precedente comma.

  2. La forma pensionistica accogliente i predetti lavoratori è individuata nel Fondo Nazionale di Previdenza Complementare Perseo Sirio.

  3. Il Ministro per la Pubblica amministrazione è delegato a definire, nei limiti della regolamentazione vigente del Fondo Perseo Sirio, sentite le Amministrazioni interessate e le relative rappresentanze sindacali, le modalità di rappresentanza all’interno degli organi del Fondo stesso.

  4. Per i lavoratori di cui al primo comma non trova applicazione quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999 e successive modificazioni.

  5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede ai sensi dell’articolo 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.”.»