Sicurezza/Difesa/Soccorso: Previdenza complementare: tutti inammissiili i ricorsi. Dal Tar del Lazio condanne fino a 20.000 euro
Lo scorso mese di maggio il Tar del Lazio ha messo definitavemente fine alle speranze di militari poliziotti, carabinieri, ex forestali e finanzieri che avevano presentato ricorsi amministrativi per reclamare contro il mancato avvio della previdenza complementare.
A seguito delle recentissime dichiarazioni di inammissibilità pronunciate dalla 4 Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale migliaia di appartenenti ai Comparti Sicurezza Difesa e Soccorso Pubblico, promotori di numerose azioni legali collettive, sono stati condannati in solido tra loro al pagamento delle spese di giudizio. Ciò significa che ciascuno di essi si vedrà recapitare dalle amministrazioni vittoriose, costituitesi in giudizio, l’invito al pagamento della somma stabilita dal Giudice per ogni singolo ricorso che, per quanto si legge nelle sentenze pubblicate lo scorso mese di maggio, va dai 5.000 ai 20.000 euro (oltre IVA 22% e C.P.A. 4%). Decorso inutilmente il termine concesso per il pagamento, generalmente 30 giorni, le Amministrazioni dovranno procedere al recupero di dette somme con l’iscrizione al ruolo presso l’Agenzia delle Entrate – Riscossioni.
La decisione dei Giudici è perfettamente in linea con il consolidato orientamento negativo, recentemente riaffermato dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato (Sentenza n. 8440/2021 del 20.12.2021) che ha ribadito che “i dipendenti pubblici destinatari dell’attività contrattuale collettiva o del decreto presidenziale di recepimento degli esiti della procedura di concertazione sono titolari di un interesse del tutto indiretto e riflesso, e non già di un interesse concreto, attuale e direttamente tutelabile in ordine all’avvio e conclusione dei procedimenti negoziali in questione, appartenenti in via esclusiva alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (per quanto attiene alle Forze di Polizia ad ordinamento civile) e ai Comitati centrali di rappresentanza, quali organismi esponenziali d’interessi collettivi (per quanto attiene alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e al personale delle Forze Armate), chiamati entrambi a partecipare ai predetti procedimenti negoziali.”.
Le pesantissime condanne che graveranno sulle tasche dei ricorrenti per complessivi 165.000 si sarebbero potute evitare se questi, invece aderire ad azioni legali dall’esito scontato, avessero letto almeno una delle tante sentenze che in modo ormai consolidato fin dal 2011 (Consiglio di Stato, Sezione IV, 30.08.2011, n.4882) hanno escluso la legittimazione ad agire dei singoli dipendenti nel procedimento per l’accertamento dell’obbligo di provvedere all’attuazione della previdenza complementare. Per questa ragione il Sindacato dei Militari non ha mai promosso simili azioni legali e ha sempre invitato i propri iscritti a non aderirvi.
In vista del prossimo avvio delle procedure negoziali per il rinnovo del contratto di lavoro, già scaduto lo scorso 31 dicembre, constatata la definitiva chiusura da parte di giudici amministrativi, siamo certi che i sindacati maggiormente rappresentativi del personale delle Forze di polizia e il Cocer, che nonostante l’entrata in vigore della legge sulle libertà sindacali dei militari continuerà a dover rappresentare il personale delle Forze armate, sapranno porre in essere ogni azione di loro esclusiva competenza per raggiungere un accordo per l’avvio della previdenza complementare.
Sindacato dei Militari