Marina Militare, corsi per avanzamento ruolo: la legge si applica senza interpretazioni di comodo, intervenga la Ministra Trenta
L’articolo 6 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, nel riformulare l’articolo 774 (Stato giuridico dei frequentatori) del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ha stabilito che “Agli ammessi ai corsi per la nomina a sergente si applicano le disposizioni sullo stato giuridico dei volontari in servizio permanente e quelle contenute nel regolamento.”.
Ciò, a parere di chi scrive, non può significare altro che i vincitori del concorso interno per l’avanzamento al ruolo sergenti acquisiscono lo status di “frequentatori” e lo mantengono per tutta la durata del corso, contrariamente a quanto avveniva prima dell’entrata in vigore della citata modifica quando i vincitori di analoghi concorsi perdevano il grado posseduto e assumevano lo status di “allievi” con tutte le negative conseguenze giuridiche ed economiche.
Attualmente, quindi, lo stato giuridico dei frequentatori dei corsi per l’avanzamento al ruolo sergenti comporta l’applicazione dello stesso trattamento economico e di servizio goduto nella posizione di stato rivestita al giorno precedente l’ingresso presso gli istituti di formazione e tale posizione non può mutare neanche quando, come avviene per il personale della Marina Militare, prima del termine del corso sia prevista la partecipazione al “Corso Basico Force Protection” presso la sede della “Brigata Marina San Marco” a Brindisi.
Il Sindacato dei Militari ha appreso che detto personale della Marina Militare, in applicazione del “Piano degli Studi del Corso Basico Force Protection a favore del personale in formazione non direttivo del C.E.M.M. fino al ruolo Sergenti – Edizione marzo 2017”, è costretto a “fruire degli alloggi disponibili nell’ambito delle strutture della Brigata Marina San Marco” e a “seguire l’orario delle attività stabilite dalla Scuola che prevedono l’applicazione delle disposizioni previste per il personale frequentatore di corsi come da Direttiva SMM “Disposizioni applicative sull’orario di servizio e sul compenso per il lavoro straordinario”, che prevede: “Per il personale frequentatore di corsi l’orario delle attività è quello stabilito dall’Istituto/Ente per le esigenze di formazione didattica ed addestrativa (di massima sarà assicurata la “franchigia” solo di domenica)”.
Per quanto riguarda il 23° Corso Force Protection per Sergenti – iniziato lo scorso 18 marzo, termine previsto il prossimo 6 aprile 2019 – le attività programmate si svolgono dalle 6 del mattino fino alle 23:59, prefestivi e festivi compresi. Tre settima durante le quali il personale è assoggettato ad un orario di lavoro che va quindi ben oltre quello normalmente previsto dal lunedì al giovedì (08:00 – 16:30) e per il venerdì (08:00 – 12:00), senza che sia previsto il pagamento delle ore di “straordinario” a cui sono obbligati o il compenso forfettario di impiego (cfi).
Per questi motivi appare doveroso richiedere l’immediato intervento della Ministra della difesa Elisabetta Trenta e dei vertici della Marina militare affinché, togliendoci dall’imbarazzo di dover presentare una nuova segnalazione alle autorità giudiziarie competenti, dispongano, nei confronti dei frequentatori dei corsi per l’avanzamento al ruolo dei Sergenti, la corretta applicazione delle leggi in materia di stato giuridico, orario di servizio e trattamento economico, senza quindi operare ingiustificate interpretazioni di sfavore perché, come è ben noto, anche nei confronti del personale volontario in servizio permanente delle Forze armate, frequentatore di corsi finalizzati all’avanzamento di ruolo, devono trovare integrale applicazione le norme previste dal contratto di lavoro e quindi l’orario di servizio e gli eventuali compensi per lavoro straordinario.